Esercizio dell’opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dellart. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.
L’art. 1 comma 229 della Legge n. 197/2022 ha previsto un nuovo stralcio dei debiti tributari di importo residuo fino a mille euro, affidati all’Agenzia Entrate Riscossioni (ex. Equitalia) per il periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2015.Per i Comuni è previsto il solo stralcio di interessi e sanzioni e non della quota capitale del tributo dovuto.L’applicazione dello stralcio è tuttavia rimessa alla volontà degli enti locali impositori, che, possono deliberare, di non applicare ai loro crediti l’annullamento automatico previsto dalla legge.Il relativo provvedimento dovrà eventualmente essere adottato entro il 31 gennaio 2023 ed entro la medesima data pubblicato sul sito internet dell’ente e comunicato all’Agenzia delle entrate.Il comune di Mozzo ha scelto di non procedere con lo stralcio parziale dei debiti (sanzione e interessi) come da delibera C.C. n.3 del 26 gennaio 2023