Mozzo/Studenti: la mail “…multa sproporzionata per chi dimentica l’abbonamento..”


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Riceviamo segnalazione mail a segnalazioni@mozzo.net
che qui pubblichiamo:

“Salve se è possibile pubblicare la mia email riguardo ad una multa presa da mia figlia sulla linea 7 dell’ATB. Grazie distinti Saluti ”

“Spett.le ATB
​Via Monte Gleno 13
​Bergamo
​info@atb.bergamo.it

​e p.c. ​Spett.le FEDERCONSUMATORI
​federconsumatoribergamo@cgil.lombardia.it

Il giorno 5 marzo u.s., alle ore 07:44, mentre si recava a scuola, mia figlia veniva sanzionata per aver dimenticato l’abbonamento su un autobus della linea 7 dell’ATB.

Stante il comma 1 dell’art. 46 della l.r. n. 6 del 04.04.2012, dimostrando entro 5 giorni dalla data della sanzione, il possesso di un abbonamento in corso di validità al momento della sanzione, l’azienda deve annullare la sanzione, ma, contemporaneamente, mi si applica una spesa amministrativa dell’importo di € 10,00, non riportata sul sito dell’azienda e sproporzionata rispetto alla sanzione conciliata sul posto per mancato possesso di titolo di viaggio (pari a € 20,00).

Tenuto conto che gli agenti accertatori sono muniti di apposita apparecchiatura elettronica (tablet) collegata con i server aziendali che segnalano, istantaneamente, eventuali recidive, quindi, potenzialmente in grado di risalire ai nominativi, con foto, degli abbonamenti in corso di validità, e che si poteva verificare subito, il giorno 5 marzo, alle 07:44, in vettura, la regolarità del titolo di viaggio, sono chiedere l’annullamento della sanzione senza nessun addebito amministrativo.

​Distinti saluti.

Mozzo 9 marzo 2013​

L.R. N. 6 Art. 46
(Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico)
1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di vigilanza. L’inosservanza di tali obblighi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di dieci ad un massimo di cinquanta volte il costo del biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima. In caso di reiterazione della violazione entro tre anni, la sanzione è raddoppiata. Qualora l’utente sia sanzionato per mancato possesso di idoneo e valido titolo di viaggio, la sanzione deve essere annullata da parte dell’azienda di trasporto se l’utente dimostra, entro cinque giorni dalla data della sanzione, il possesso di un abbonamento in corso di validità al momento della sanzione.”

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(Foto internet ECOBERGAMO.it)