OBBLIGO DI SGOMBERO DELLA NEVE E DEL GHIACCIO DAI MARCIAPIEDI
(ART. 27 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA )
Tenuto conto della possibilità che si verifichino precipitazioni nevose, si rammenta che l’articolo 27 del regolamento di polizia urbana del Comune di Mozzo, testualmente, prevede che:
“I proprietari e conduttori di case hanno l’obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i relativi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi evitando di gettarvi e spandervi sopra acqua che possa congelarsi. E’ vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificata e accertata e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle piazze. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno”.
Trattandosi di norme destinate a migliorare la sicurezza e la qualità della vita, specie per le persone più deboli ed esposte a rischi, si confida in un loro puntuale ed adeguato rispetto avvisando che, in caso di inottemperanza, la normativa prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50,00.
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